IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto l'accordo relativo al triennio 1979-81,  intervenuto  tra  il
Governo ed i rappresentanti dell'Unione nazionale segretari  comunali
e provinciali per il personale contemplato negli articoli 40 e 41 del
titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981,  n.
310; 
  Attesa la necessita' di integrare la  disciplina  prevista  per  il
personale di cui al titolo I della citata legge 11  luglio  1980,  n.
312; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e dell'interno; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                        Trattamento economico 
 
  Ferma restando l'attribuzione della qualifica di segretario capo al
maturare di quattro anni e sei mesi  nella  qualifica  di  segretario
comunale e la tabella A  annessa  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, con effetto dal 1 febbraio 1981 ai
segretari comunali e segretari capi di cui all'art. 40 della legge 11
luglio 1980, n. 312, compete il trattamento economico iniziale  annuo
lordo di lire sei milioni. 
  Dopo i primi due anni lo stipendio annuo lordo e' stabilito  in  L.
6.300.000. 
  La progressione economica si sviluppa con le modalita' previste dal
secondo e dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. 
  Le sette classi dell'8 per cento successive alla prima si calcolano
sullo stipendio di L. 6.300.000 di cui al precedente secondo comma.